Anche grazie al lavoro congiunto delle centrali cooperative, potranno accedere al Superbonus 110% anche le cooperative sociali che percepiscono redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sulla base della disciplina applicabile alle società cooperative quali soggetti esenti da IRES.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 517 del 27 luglio 2021. In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, si potrà optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative previste dall’art. 121 del decreto Rilancio.

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